IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  detta norme per l'adeguamento del sistema
della viabilita' di interesse regionale,  limitatamente  alle  strade
provinciali  e  comunali  di  cui  agli articoli 4 e 7 della legge 12
febbraio 1958, n. 126, e alla legge 28 febbraio 1967, n. 105, al fine
di  agevolare  il traffico ciclistico, in particolare per lo sviluppo
dell'uso della bicicletta quale mezzo  di  trasporto  alternativo  al
mezzo automobilistico privato.